Informativa CE: UNI EN 14351-1
Il 29 marzo 2006 è stata pubblicata dal CEN la Norma UNI EN 14351-1 relativa alla marcatura CE di finestre e portefinestre pedonali.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 304 del 13/12/2006 è stato pubblicato il riferimento alla norma EN 14351-1:2006 “Finestre e porte pedonali - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo” come norma europea armonizzata per la marcatura CE di tali prodotti. La data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata (ossia la data a partire dalla quale i fabbricanti possono volontariamente cominciare a marcare CE la propria produzione) è l'1 febbraio 2007 mentre la data di scadenza del periodo di coesistenza (ossia la data entro la quale i fabbricanti devono obbligatoriamente marcare CE la propria produzione) era l'1 febbraio 2009 ed è stata posticipata di un anno, anche per consentire delle modifiche alla norma.
Per le tipologie di prodotti alle quali è applicabile la norma l'allegato ZA a cui facevamo prima riferimento, allegato che riveste valore legislativo, specifica le condizioni minime obbligatorie che i produttori devono rispettare per essere conformi alla CPD e marcare CE i prodotti indicati.
L'allegato ZA consente quindi il collegamento con la CPD e si suddivide in tre parti:
-
La prima parte riporta lo scopo, che coincide con quello della norma stessa, e raggruppa in un prospetto le caratteristiche essenziali per il rilascio dell'attestazione di conformità che accompagnerà la marcatura CE.
-
La seconda parte espone le procedure per la concessione dell'attestazione di conformità che può essere rilasciata da un organismo di certificazione riconosciuto o dal fabbricante e si basa sui risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) e sul controllo di produzione in fabbrica (FPC).
-
La terza parte riporta i criteri con degli esempi di marcatura CE. Nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE, il produttore può scegliere di non indicarne i valori sostituendoli con la sigla NPD (No Performance Determined) quando il prodotto è destinato ad uno Stato in cui non esistono disposizioni normative su una o più caratteristiche essenziali.
L'allegato ZA contiene tutte le informazioni necessarie al fabbricante per intraprendere le attività indispensabili alla marcatura CE dei propri prodotti: ciò che non è contenuto nell'allegato ZA è da considerarsi facoltativo.
Requisiti e prove presso i laboratori notificati
La tabella ZA1 riepiloga le caratteristiche prestazionali obbligatorie per porte pedonali e finestre per usi in ambienti privati e commerciali. Occorre valutare, fornendone la classe: la tenuta all'acqua, la resistenza al vento, la permeabilità all'aria con la relativa durabilità; occorre misurare fornendo il valore riscontrato: la prestazione acustica e la resistenza termica (tutte e cinque sono obbligatorie per gli abbaini, mentre, per le porte e le finestre, solo nel caso che siano richieste dall'acquirente). Occorre valutare per un valore di soglia l'efficacia dei dispositivi di sicurezza ove siano presenti, e la misura del carico di vento fornendo la classe, va misurato - solo per gli abbaini - il valore del carico della neve e carichi permanenti, e della irradiazione. Solo per le porte è richiesto il dato relativo ad altezza e larghezza in mm; la capacità di sgancio con la durabilità nel caso di porte su vie di fuga; le forze operative e la resistenza all'urto per porte con vetri pericolosi
Porte e finestre devono rispettare sul lato interno i requisiti applicabili ai prodotti che possono contenere sostanze potenzialmente dannose.
Per tutte le prestazioni - ad esclusione della soglia per i dispositivi di sicurezza se gli stessi sono presenti - il produttore può evitare di fare (e dichiarare) la misura, indicando “NPD”, ossia “prestazione non determinata”. Questa possibilità cade per Paesi dell'Unione in cui esistono obblighi legislativi di soglia o classe minima per determinate prestazioni.
Essendo escluse dalla norma le prestazioni tagliafuoco e/o fumo, il sistema di attestazione di conformità richiesto è il sistema 3. Sistema che prevede l'effettuazione di prove iniziali di tipo (ITT) da parte di un ente/laboratorio notificato.
Per eliminare qualunque dubbio interpretativo di seguito riportiamo i requisiti indicati dalla EN 14351-1 per la marcatura CE che necessitano obbligatoriamente di tali prove.
Requisiti per le finestre:
- tenuta all'acqua;
- rilascio di sostanze pericolose (solamente nel caso di urto dall'interno);
- resistenza al vento;
- capacità portante dei dispositivi di sicurezza (ad esempio: dispositivi di ritenuta e di bloccaggio reversibili delle ante, limitatori di apertura e dispositivi di fissaggio per le operazioni di pulizia);
- isolamento acustico;
- isolamento termico;
- permeabilità all'aria.
Requisiti per le porte pedonali esterne e le porte finestre:
- tenuta all'acqua;
- rilascio di sostanze pericolose (solamente nel caso di urto dall'interno);
- resistenza al vento;
- capacità portante dei dispositivi di sicurezza (ad esempio: dispositivi di ritenuta e di bloccaggio reversibili delle ante, limitatori di apertura e dispositivi di fissaggio per le operazioni di pulizia);
- rilascio automatico (solo per porte chiuse sulle vie di fuga);
- sforzi di manovra (solo per porte dotate di dispositivi automatici);
- isolamento acustico;
- isolamento termico;
- permeabilità all'aria.
Requisiti per le finestre da tetto:
- reazione al fuoco;
- comportamento all'azione del fuoco dall'esterno;
- tenuta all'acqua;
- resistenza al vento;
- resistenza all'urto;
- capacità portante dei dispositivi di sicurezza (ad esempio: dispositivi di ritenuta e di bloccaggio reversibili delle ante, limitatori di apertura e dispositivi di fissaggio per le operazioni di pulizia);
- isolamento acustico;
- isolamento termico;
- permeabilità all'aria.
Prove di tipo e controllo della produzione
Per effettuare queste prove l'ente/laboratorio notificato può usare strumentazione e personale del produttore purché siano rispettate alcune specifiche condizioni.
I campioni su cui si sono eseguite le prove devono essere marcati indelebilmente e conservati dal produttore o dall'ente fintanto che il prodotto è in produzione o per almeno cinque anni.
ITT e FPC in breve
La valutazione della conformità si basa su due adempimenti.
-
Le ITT, prove iniziali di tipo, necessarie per dimostrare che le proprietà del prodotto soddisfano i requisiti della norma e per determinare i valori che devono essere dichiarati in relazione ad ogni proprietà. Le prove iniziali di tipo devono essere ripetute quando si verifica un cambiamento significativo nelle materie prime, nel processo di produzione o nella concezione del prodotto, tale che lo facciano appartenere a un nuovo tipo.
-
Il FPC, piano di controllo della produzione, il cui scopo è assicurare che le prestazioni determinate con le prove iniziali di tipo siano mantenute nella produzione corrente.
Avere un FPC significa possedere la documentazione che attesta:
- i controlli sugli approvvigionamenti;
- i controlli durante il processo produttivo e sul prodotto finito;
- i provvedimenti in caso di non conformità.
Tale documentazione deve essere mantenuta per almeno 10 anni
Dichiarazione e documentazione
Dopo aver ottenuto i risultati delle ITT e aver attivato il FPC, il costruttore deve dunque redigere una dichiarazione di conformità nella sua lingua e in quelle dei paesi a cui il serramento è destinato. La dichiarazione di conformità deve riportare:
- nome e indirizzo del costruttore o di un suo legale rappresentante e luogo di produzione;
- descrizione del prodotto (denominazione, materiali, dimensioni, destinazione d'uso ecc.);
- informazioni sulle caratteristiche riportate dalla documentazione di accompagnamento e/o dall'etichetta;
- norma a cui il prodotto è conforme (EN 14351-1);
- indicazione di condizioni particolari per l'utilizzo del prodotto;
- nome e indirizzo del/i laboratorio/i notificato/i presso cui sono state eseguite le ITT;
- nome e posizione ricoperta nell'azienda dalla persona incaricata dal costruttore o da un suo legale rappresentante di firmare la dichiarazione di conformità.
In aggiunta alla dichiarazione di conformità, ogni fornitura di serramenti dovrà essere accompagnata dalla documentazione di accompagnamento contenente:
- il simbolo grafico della marcatura CE;
- proporzioni dimensionali da rispettare per la riproduzione del logo CE. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni. I diversi elementi della marcatura CE devono avere la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm;
- nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del costruttore;
- ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE;
- riferimento alla norma a cui il prodotto è conforme (EN 14351-1);
- descrizione del prodotto e uso previsto (denominazione, materiali, dimensioni ecc.);
- informazioni sulle caratteristiche (valore, classe od opzione NPD) considerate essenziali dalla norma EN 14351-1.
Le informazioni, redatte in italiano devono essere visibili, leggibili e indelebili e possono essere facoltativamente riportate anche su un'etichetta da applicare ai manufatti, assicurandosi che la visibilità sia mantenuta anche ad ante aperte, oppure sull'imballaggio.