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Marcatura CE: UNI EN 13659

La norma armonizzata EN 13659 relativa alle chiusure oscuranti è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea (GUUE) riportando come data ultima per la marcatura CE il 1º aprile 2006. Dunque dopo, un anno di periodo transitorio, ora chi immette tali prodotti sul mercato ha l'obbligo di marcarli.

Il campo di applicazione della EN 13659 e riportato nel cap. 1 della norma di prodotto e riguarda veneziane esterne blindate, tapparelle, persiane, ecc. Tali prodotti possono essere a movimentazione manuale o motorizzata (nell'allegato ZB alla norma di prodotto sono riportati i collegamenti fra questa norma e la Direttiva Macchine).

Ai fini della marcatura CE, è obbligatorio solo ciò che è riportato nell'allegato ZA: tutto ciò che non è contenuto in questo allegato (prove e prestazioni) è da considerarsi facoltativo.

In sostanza nell'allegato ZA troviamo l'identificazione degli elementi della norma che riguardano i requisiti essenziali (richiamati nella CPD) e la definizione del sistema di attestazione della conformità che la Commissione richiede per questi specifici prodotti.

In particolare nella tabella ZA.1 è riportata la prova ritenuta necessaria ai fini della marcatura CE.

 

 Tabella ZA.1: requisiti rilevanti per il marchio CE

Prodotti: oscuranti
Utilizzo: uso esterno

Caratteristiche essenziali

Punti relativi ai requisiti della norma europea armonizzata

Classi o livelli mandatati

Risultati di prova espressi in:

3. resistenza al carico del vento

 4

 -

Classi tecniche dichiarate  

Come per tutte le norme di prodotto armonizzate, i requisiti riportati in questa tabella non sono applicabili in quegli Stati Membri dove non ci sono requisiti regolamentari su quella caratteristica per quella specifica destinazione d'uso del prodotto.

In questo caso il fabbricante che pone i propri prodotti sul mercato dei suddetti Stati Membri, non è obbligato a determinare e dichiarare le prestazioni dei propri prodotti riguardo a quella caratteristica e può utilizzare l'opzione “Prestazione non determinata” (NPD) nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE.

Nella tabella ZA.2 è invece riportato il sistema di attestazione della conformità richiesto:

 

 Tabella ZA.2

Prodotti

 Uso previsto

 Livello/i o Classe/i

Sistema di attestazione della conformità

Oscuranti (con o senza i relativi accessori)

 Uso esterno

 -

 4

Dunque per i prodotti oggetto della norma UNI EN 13659 la Commissione ha richiesto che fosse previsto il sistema di attestazione n. 4 in base al quale le attività utili ai fini della valutazione della conformità, controllo di produzione in fabbrica (FPC) e prove iniziali di tipo (ITT), sono entrambe a carico del fabbricante.

 

Valutazione della conformità

Il soddisfacimento dei requisiti della norma di prodotto avviene attraverso due attività: prova di resistenza al vento e controllo di produzione in fabbrica.

Prova di resistenza al vento

L'allegato Z.A. dalla EN 13659:2004 definisce come unico requisito essenziale la prova di resistenza al carico di vento.

La norma è applicabile a persiane, oscuranti, avvolgibili e veneziane per uso esterno.

Il campione per essere classificato, deve essere sottoposto ad un carico uniformemente distribuito in pressione e depressione, la norma EN 1932 descrive vari metodi di carico applicabili; contestualmente deve essere verificato lo sforzo d'azionamento tale a garantire che il campione, prima e dopo l'applicazione del carico nominale, non subisca deformazioni che peggiorino le sue caratteristiche operative.

Nel caso di prove su veneziane esterne deve anche essere verificato che la deformazione permanente non ecceda il 5‰ della lunghezza.

L'ultima prova è una prova di sicurezza eseguita sempre con un carico uniformemente distribuito pari ad 1,5 la pressione di carico nominale. Anche questa prova deve essere eseguita in pressione e depressione e serve a verificare eventuali danneggiamenti permanenti e rotture d'organi di fissaggio o fuoriuscite del telo in caso d'avvolgibili.

Il risultato ottenuto da questa prova è un valore compreso tra “0” e “6”, che definisce la classe di resistenza al vento della chiusura oscurante.

Controllo di produzione in fabbrica

Il fabbricante è tenuto a stabilire, documentare e mantenere un controllo di produzione in fabbrica tale da garantire che il prodotto che immette sul mercato sia conforme alle caratteristiche prestazionali stabilite.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa è contenuto nel cap. 21 della norma riguardante appunto la valutazione della conformità.

Naturalmente egli dovrà mettere a punto delle procedure ed effettuare ispezioni regolari e verificare che i risultati di tali ispezioni verranno registrati così come le eventuali azioni intraprese, comprese le azioni correttive in caso di non conformità.

Il fabbricante deve tenere sotto controllo:

  • le apparecchiature (taratura ed ispezioni regolari secondo le procedure);
  • i materiali in ingresso (devono essere specificati i requisiti ed i criteri per l'accettabilità);
  • il processo costruttivo (il sistema del Controllo di Produzione in fabbrica deve documentare le diverse fasi del processo produttivo, identificare le procedure di controllo e le responsabilità individuali in tutte le fasi del processo);
  • il prodotto (devono esistere le procedure per assicurare che sia garantita la caratteristica di resistenza al vento dichiarata).

 

Dichiarazione di conformità

Una volta soddisfatti i requisiti dell'allegato ZA, il produttore o il suo rappresentante nella comunità europea, preparerà e conserverà una dichiarazione di conformità che autorizza la marcatura CE sul suo prodotto.

La dichiarazione dovrà includere:

  • nome ed indirizzo del produttore o del suo rappresentante e luogo di produzione;
  • descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso...) e copia delle informazioni che accompagnano la marcatura CE;
  • requisiti a cui il prodotto è conforme (es. allegato ZA della norma di prodotto);
  • particolari condizioni applicabili per l'uso del prodotto;
  • nome e posizione della persona autorizzata a firmare la dichiarazione nelle veci del produttore o del suo rappresentante.

 

Marcatura CE ed etichettatura

Il produttore o il suo rappresentante nella comunità europea è responsabile dell'affissione del marchio CE. Il marchio CE che deve essere applicato sarà in accordo con la direttiva 93/68/EC e sarà riportato sull'oscurante insieme alle seguenti informazioni:

  • nome e indirizzo o marchio commerciale registrato del produttore;
  • anno di affissione del marchio CE;
  • riferimento allo standard di prodotto;
  • descrizione del prodotto;
  • valori riguardo le prestazioni previste dal mandato.

La norma di prodotto consente di riportare sul prodotto una sintesi delle informazioni sopra riportate, ad esempio:

  • nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del fabbricante;
  • riferimento alla norma di prodotto.

Tuttavia le informazioni complete devono accompagnare il prodotto stesso e quindi devono essere contenute sui documenti commerciali.


 

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