Efficienza energetica
Obiettivo europeo 2020: energia -20%
Oggi la dipendenza energetica nell'Ue a 25 è pari al 50% e raggiungerà il 70% entro il 2030. La Commissione europea è infatti convinta che l'efficienza energetica sia un elemento cruciale per l'Europa: “se agiamo adesso, il costo diretto dei nostri consumi energetici potrebbe ridursi di oltre 100 miliardi di euro l'anno entro il 2020 e ogni anno eviteremo di produrre circa 780 milioni di tonnellate di CO2”, ha detto Piebalgs.
La Commissione ha cosi varato un Libro verde sull'efficienza energetica: “Fare di più con meno” che si pone come obiettivo un risparmio del 20% entro il 2020, pari a circa 390 Mtep, con notevoli benefici sul piano energetico e ambientale. II contenimento dei consumi energetici consentirà infatti di ridurre le emissioni di CO2 per 780 milioni di tonnellate rispetto allo scenario di base, pari a più del doppio dell'obiettivo del protocollo Kyoto dell'Ue per il 2012.
Con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Libro verde in Europa si avranno risparmi pari a 60 miliardi di euro, che equivalgono ad una media per famiglia che va da 200 a 1000 €/anno; si creeranno inoltre circa un milione di posti di lavoro, si avrà minor spreco di risorse scarse, maggior sicurezza di approvvigionamento, maggiore competitività e un nuovo impulso alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
Per dare il via operativo al Libro verde, Bruxelles ha elaborato un Piano d'azione, che sarà attuato nei prossimi anni fino al dicembre 2012 (già avviato da gennaio 2007). Il Piano mette in luce l'importanza di applicare norme minime di rendimento energetico ad un ampio ventaglio di apparecchiature e prodotti - dagli elettrodomestici come i frigoriferi e i condizionatori fino alle pompe e ai ventilatori industriali - per gli edifici e per i servizi energetici. Insieme alle classi di efficienza ed ai sistemi di etichettatura, l'introduzione di norme minime di rendimento energetico rappresenta uno strumento importante per eliminare dal mercato i prodotti che consumano troppo, per informare i consumatori sui prodotti più efficienti e per trasformare il mercato rendendolo più efficiente sotto il profilo energetico. Attraverso il Piano saranno elaborati anche i requisiti minimi di rendimento per gli edifici nuovi e ristrutturati e verranno incentivati gli edifici a bassissimo consumo di energia, le cosiddette “case passive”.
Una volta messo in atto nella sua integrità, il Piano d'azione per l'efficienza energetica potrà aumentare la competitività dell'Unione, migliorare il livello di vita dei suoi cittadini, dare impulso all'occupazione e fare aumentare le esportazioni di nuove tecnologie efficienti sotto il profilo energetico. A livello individuale, anche piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini di consumo energetico permetteranno di risparmiare denaro, aiutare l'ambiente e fare la nostra parte per realizzare gli obiettivi comuni europei.
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Tabella comparativa dei consumi energetici nei diversi settori
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Settore |
Consumo di energia (Mtep)nel 2005
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Consumo di energia (Mtep) nel 2020 (in caso di situazione invariata) |
Risparmio potenziale di energia nel 2020 (Mtep) |
Potenzialità globali di risparmio energetico nel 2020 (%) |
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Edilizia abitativa
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280 |
338 |
91 |
27 |
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Edifici commerciali (terziario)
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157 |
211 |
63 |
30 |
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Trasporti |
332 |
405 |
105 |
26 |
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Industria |
297 |
382 |
95 |
25 |

Nei diversi settori
Nei diversi settori il piano mette in luce come ci siano molte possibilità di ridurre i consumi energetici. Il settore dei trasporti e quello dell'industria assorbono grandi quote di energia. Gli edifici, però, assorbono circa il 40% dei consumi energetici europei. L'illuminazione, il riscaldamento, gli impianti di condizionamento d'aria e l'acqua calda nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e nelle strutture ricreative richiedono più energia dei trasporti o dell'industria. Due terzi del consumo energetico negli edifici in Europa proviene infatti dalle abitazioni che richiedono consumi crescenti di pari passo con il miglioramento del tenore di vita, che si traduce in un maggior uso degli impianti di condizionamento d'aria e di riscaldamento. Senza contare che 10 milioni di caldaie nelle abitazioni europee hanno più di vent'anni e la loro sostituzione permetterebbe di risparmiare il 5% dell'energia utilizzata per il riscaldamento. Inoltre con l'introduzione di sistemi di illuminazione a basso consumo potrebbe essere risparmiata dal 30% al 50% dell'energia utilizzata per l'illuminazione negli uffici, negli edifici commerciali e nelle strutture ricreative. Infine il 50% dell'aumento previsto dei consumi di energia per i condizionatori d'aria - che, secondo le previsioni, raddoppierà entro il 2020 - potrebbe essere evitato grazie ad installazioni conformi a standard più severi. Secondo gli studi effettuati entro il 2010 sarà possibile risparmiare più di un quinto dell'attuale consumo energetico grazie all'applicazione di standard più rigorosi ai nuovi edifici e a quelli oggetto di importanti opere di ristrutturazione.
Il piano energetico italiano
La legge 9/1/1991 n. 10 contiene le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. L'articolo 1 di tale legge afferma che le norme della predetta legge hanno le seguenti finalità:
- miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia e delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo di energia a parità di servizio reso e di qualità della vita;
- riduzione dei consumi di energia;
- incentivazione dell'uso razionale di energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti;
- utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi;
- più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, sviluppo dimostrativo e produzione industriale.
Il successivo art. 28 della legge 9/1/1991 n. 10 afferma che il proprietario dell'edificio deve depositare in Comune, in duplice copia, insieme alla denuncia di inizio dei lavori, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza ai requisiti della legge. Per la certificazione e il collaudo delle opere (art. 29), si applica la legge 5/3/1990 n. 46 e la certificazione energetica degli edifici (art 30) deve essere redatta secondo una modulistica emanata con decreti attuativi, l'ultimo dei quali risale a ben 14 anni dopo l'entrata in vigore della legge, ovvero al mese di agosto 2005. In ogni caso, l'art. 30 della legge n. 10/1991 stabilisce che l'attestato relativo alla certificazione energetica:
- ha durata quinquennale;
- nel caso di compravendita o di locazione, unitamente al certificato di collaudo deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare;
- a proprie spese, il proprietario o il locatario può richiederlo al Comune ove è ubicato l'edificio.
I nuovi decreti sul rendimento energetico in edilizia
Alcune considerazioni sulle norme del Dlgs 19/8/1995 n. 192, successivamente modificato dal Dlgs 29/12/2006 n. 311, attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Il Dlgs 19/8/2005 n. 192 attua, nel nostro ordinamento, la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e, oltre a prevedere (art. 6) la certificazione energetica negli edifici di nuova costruzione, stabilisce che tale certificato deve essere allegato nell'atto di compravendita o di locazione degli immobili e sancisce (art. 15, Commi 8 e 9) la nullità relativa, che può essere fatta valere unicamente, rispettivamente, dal compratore o dal conduttore, dei contratti di compravendita e di locazione per gli immobili non dotati della predetta certificazione energetica.
Il Dlgs 29/12/2006 n. 311 modifica il Dlgs n. 192/2005, prevedendo (art. 2) un ridotto termine (dall'1/7/2007 all'1/7/2009, a seconda della tipologia degli edifici) temporale per l'adozione negli edifici della certificazione energetica e per la piena attuazione delle norme del Dlgs n. 192/2005 e modifica l'art. 26, comma secondo, della legge n. 10/1991 sancendo:
- per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Tali norme del Dlgs n. 311/2006 invero stabiliscono la piena operatività del Dlgs n. 192/2005 e smentiscono parte della dottrina che aveva affermato l'inoperatività delle predette norme fin tanto che non fossero stati emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 4 dello stesso decreto.
L'art. 6 del Dlgs n. 192/2005 disciplina la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione il cui attestato, di norma, ha durata decennale e deve essere rilasciato dal costruttore al termine della edificazione. In particolare, tale attestato comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica
Inoltre, l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'articolo 4, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria, sono (art. 11) disciplinati dalla legge n. 10/1991 e dagli allegati del Dlgs n. 192/2005:
- l'allegato L, contenente il regime transitorio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- l'allegato M, contenente le norme tecniche relative alla metodologia di calcolo che dovrà garantire risultati conformi alle miglior regole tecniche Uni e Cei;
- l'allegato A, contenente definizioni tecniche;
- l'allegato C, elencante i requisiti energetici degli edifici;
- l'allegato E, contenente la relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge 9/1/1991 n. 10 attestante la rispondenza alle prescrizioni energetiche in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;
- l'allegato F, consistente nel rapporto tecnico per l'impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW;
- l'allegato G, contenente il rapporto tecnico per l'impianto termico di potenza inferiore a 35 kW;
- l'allegato H, indicante il valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli;
- l'allegato I, indicante il regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici.
Il secondo comma dell'art. 6 del Dlgs n. 192/2005 contiene una precisazione assai favorevole per il mondo condominiale, poiché stabilisce che la certificazione per gli appartamenti di un condominio, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, può fondarsi:
- su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto tecnico comune;
- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
La certificazione energetica
Si riporta di seguito la Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni prevista dall'art. 28 della legge 9/01/1991 n. 10 e richiamata dal Dlgs 19/6/2005 n. 192, successivamente modificato dal Dlgs 29/12/2006 n. 311.
Il Dlgs 29/12/2006 n. 311 modifica l'art. 6 del Dlgs n. 192/2005, cambiando il titolo dell'articolo in “certificazione energetica degli edifici” (dall'originaria indicazione “certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione”), estende l'adozione della certificazione energetica (sia pure con gradualità decorrente dall'1/7/2007) a tutti gli edifici esistenti a decorrere dall'1/7/2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Il Dlgs n. 311/2006 abroga l'allegato D del Dlgs n. 192/2005 e introduce (articoli 2, 3, 5) una notevole semplificazione in tale materia poiché:
- la conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto (come stabilito dall'art. 8, comma 2, del Dlgs n. 192/2005) e alla Relazione tecnica deve essere asseverata dal direttore dei lavori e deve essere presentata al Comune competente contestualmente alla fine dei lavori, mentre il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine dei lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori;
- l'attestato di Certificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. A tale proposito, notasi che il Dlgs n. 311/2006 richiama il secondo comma dell'allegato A del Dlgs n. 192/2005 per il quale, qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di Certificazione energetica, il medesimo è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o in copia autenticata;
- nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, lo stesso è messo a disposizione del conduttore o gli viene consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso;
- la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato devono essere asseverati dal direttore dei lavori e devono essere presentati al Comune competente contestualmente alla dichiarazione di fine dei lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. Inoltre, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Una copia di tale documentazione è conservata dal Comune, anche ai fini di eventuali accertamenti e, a tal fine, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica;
- (art. 5 del Dlgs n. 311/2006) fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la Certificazione energetica degli edifici (prevista dall'art 6, comma 9, del Dlgs n. 192/2005), l'attestato di Certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di Certificazione energetica rilasciato dal direttore dei lavori al termine dei lavori e deve essere depositato in Comune contestualmente alla dichiarazione di fine dei lavori, oppure da un'equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con propria regolamentazione antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle predette Linee guida nazionali, l'attestato di Qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabiliti dal Comune perdono la loro efficacia.
Notasi che, poiché ad oggi non sono state emanate le predette linee guida e poiché non consta che molti Comuni abbiano emanato la procedura di certificazione energetica sopra citata, trova puntuale applicazione il vigente testo dell'art. 11 del Dlgs n. 192/2005 il quale afferma che:
- fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9/1/1991 n. 10, come modificata dal Dlgs n. 192/2005 nelle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I (contenente il regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).
In tale contesto, trova piena applicazione (fino all'emanazione delle predette Linee guida) la Relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge n. 10/1991 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici prevista dal modello E allegato al Dlgs n. 311/2006.
La predetta Relazione consta dei seguenti dieci punti principali:
- informazioni generali sull'impianto;
- fattori tipologici dell'edificio o del complesso di edifici;
- parametri climatici della località;
- dati tecnici e costruttivi o del complesso di edifici e delle relative strutture;
- dati relativi agli impianti;
- principali risultati dei calcoli;
- elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente;
- valutazioni specifiche per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
- elenco indicativo della documentazione allegata;
- dichiarazione di rispondenza.
Notasi che tale ultimo punto prevede la sottoscrizione della Relazione da parte di un soggetto qualificato - ingegnere, architetto, geometra o perito industriale - che dichiari di essere iscritto a un albo, ordine o collegio professionale e specifichi la provincia e il numero di iscrizione all'albo, all'ordine o al collegio e sotto la propria personale responsabilità che:
- il progetto delle opere descritte è rispondente alle prescrizioni contenute nel Dlgs n. 192/2005, come modificato dal Dlgs n. 311/2006, attuativo della direttiva n. 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.
Tale asseverazione contenuta nella predetta Relazione ha una precisa conseguenza giuridica per il professionista e per il committente, per la quale appare necessario puntualizzarne con attenzione ed esattezza il contenuto, evitando facili e indebite generalizzazioni o approssimazioni e facendo attenzione sul significato giuridico dei termini ivi contenuti. Invero gli stessi coinvolgono direttamente le responsabilità penali del committente e del tecnico abilitato i quali, laddove la predetta documentazione non sia corrispondente al vero e sia dolosamente prodotta alla Pubblica amministrazione, concorrono nella commissione nel reato di falso (articoli 476, 481, 482, 463 c. p.). Per di più, se la relazione, di cui all'art. 28 della legge n. 10/1991, sia redatta da un soggetto non abilitato, quest'ultimo incorre anche nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) nei confronti del committente. Laddove la redazione di tale falsa relazione, da parte di un soggetto non abilitato, accompagni e giustifichi la vendita di un bene nello svolgimento di un'attività commerciale, il redattore e il venditore saranno inoltre entrambi imputabili del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), per i quali, nel caso di condanna, oltre alla sanzione penale, è prevista (art. 518 c.p.) la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese dei condannati, sulla stampa quotidiana.
Il quadro temporale legislativo
- 2 agosto 2005: pubblicazioni in GU del DM 178 - decreto attuativo Legge 10/91
- 8 ottobre 2805: pubblicazione in GU del Dlgs 192
- 15 ottobre 2005: ripubblicazione completa in GU del DIgs 192
- 1 febbraio 2007: pubblicazione in GU del DIgs 311 che corregge e integra il Dlgs 192
Le date sono riferite al giorno in cui è stato richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.
Per capire cosa succede agli edifici in corso di costruzione o alle varianti in corso d'opera avvenute a cavallo dell'entrata in vigore del decreto la Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento sul decreto (scaricabile da www.anit.it), sottolinea che:
- un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata prima dell'8 ottobre va considerato ai fini del decreto come edificio esistente indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori;
- una variante sostanziale in corso d'opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e pertanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato.
Definizioni (Art. 2 e Allegato A)
Si riportano di seguito alcune delle più rilevanti definizioni presevi nel Dlgs:
- Attestato di certificazione energetica: è il documento allestente la prestazione energetica e alcuni parametri energetici dell'edificio.
- Attestato di qualificazione energetica: è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, che sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di certificazione energetica fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
- Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
- Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno, la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine (edificio) può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di un edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
- Edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Involucro edilizio: è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
Ambito di applicazione (Art. 3)
Gli unici casi esclusi dall'applicazione del Dlgs 192 riguardano:
- edifici di particolare interesse storico;
- fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive;
- fabbricati isolati con superficie utile <50 m2;
- impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in materia di efficienza energetica. In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli di applicazione:
- applicazione integrale a tutto l'edificio;
- applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento;
- applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti.
Certificazione energetica degli edifici (Art. 6 e Art. 11 comma 2)
Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici verranno predisposte entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino a tale data l'attestato di certificazione energetica degli edifici (ovvero il documento redatto dai certificatori accreditati secondo quanto previsto da decreti attuativi) è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei lavori.
L'attestato di certificazione energetica:
- deve essere allegato all'atto di compravendita, (in originale o copia autenticata) nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare;
- deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso, nel caso di locazione;
- ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ed à aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dall'impianto;
- comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica;
- deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- deve essere affisso in luogo facilmente visibile negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica.
Progettazione e controlli (Art. 8)
La dichiarazione di fine lavori, per essere accettata dal comune, deve essere accompagnata in doppia copia da:
- denuncia di inizio attività;
- progetto delle opere;
- attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate asseverata dal Direttore dei lavori.
Il Comune
- dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla documentazione sopra elencata;
- definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d'opera (ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale;
- effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni è a carico dei richiedenti.
Introduzione dell'obbligatorietà della certificazione
QUADRO TEMPORALE
Nei casi di:
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti
- nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
ENTRO UN ANNO (dall'entrata in vigore del Dlgs 192)
L'attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare
PER TUTTI GLI ALTRI CASI:
- dall'1 luglio 2007: nel caso di trasferimento titolo oneroso dell'intero immobile per gli edifici con superficie utile >1000 m2
- dall'1 luglio 2008: nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche <1000 m2,
- dal 1 luglio 2009: nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.
INOLTRE:
- dall'1 gennaio 2007: necessario l'attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull'edificio, impianti o modalità d'esercizio
- dall'1 luglio 2007: tutti i cantaro, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell'impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica.


Legiferano anche le Regioni
Il ritardo per l'emissione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, che avrebbero dovuto essere pubblicate entro il 05/02/2006, ha spinto le Regioni ad emettere propri provvedimenti.
Dopo l'Alto Adige è stata la volta di Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna.
Umbria, Basilicata e la provincia di Trento si accingono a farlo.
Per quanto riguarda le prestazioni dei serramenti, normalmente le regioni stabiliscono limiti di trasmittanza termica più restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali.
Facciamo seguire una tabella riassuntiva delle norme tecniche già approvate a livello prifenico (maggio 2008)

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica: 2008/2010
In ritardo rispetto agli obblighi di legge, sono usciti i decreti ministeriali che attuano il disposto della Finanziaria 2008 relativo ai benefici fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il primo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo, l'ultimo il 24 aprile.
La Finanziaria 2008, ovvero la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostanzialmente prevedeva l'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico, delle nuove tabelle per valori limite della trasmittanza termica e delle nuove procedure semplificate per i soli casi della sostituzione degli infissi e dell'installazione dei pannelli solari ponendo così attuazione all'articolo 1, comma 24, lettera a.
Il DM del 18 marzo relativo ai valori limite si compone di tre articoli e di quattro tabelle. Le prime due riportano i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale fino al 2009, rispettivamente per gli edifici residenziali di classe E e per tutti gli altri edifici. Le altre due tabelle sono relative ai valori limite delle trasmittanze termiche di strutture opache verticali, coperture, pavimenti e “finestre comprensive di infissi”, rispettivamente fino al 31 dicembre 2009 e per il 2010.
Il DM del 24 aprile precisa le procedure per accedere alle detrazioni in maniera semplificata, possibilità prevista in Finanziaria 2008 per la sola sostituzione degli infissi nelle singole unità immobiliari e l'installazione dei pannelli solari. La via semplificata prevede l'eliminazione dell'asseverazione del tecnico abilitato (o dell'attestazione di certificazione energetica) per ridurre i costi gravanti sugli utenti finali.
Ad esempio, per la comunicazione da inoltrare all'Enea, prevista una nuova scheda informativa F (al posto del vecchio allegato E) compilata e firmata da chi richiede la detrazione e che riprende, in sintesi, i dati essenziali dell'unità immobiliare e dell'intervento.
I calcoli del risparmio dell'energia primaria e delle minor emissioni di CO2 conseguenti all'intervento di sostituzioni degli infissi saranno a cura dei tecnici di Enea. Per tutti gli altri interventi, rimane valido l'allegato E.
In ogni caso, le comunicazioni a Enea per gli interventi eseguiti quest'anno andranno inoltrate solo per via telematica e a partire dal 30 aprile 2008.
In totale, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari saranno richiesti solo due documenti:
- certificazione del produttore degli infissi oppure asseverazione di un tecnico abilitato;
- la nuova scheda informativa, di cui sopra (allegato F).
Il DM in arrivo esclude dalla semplificazione burocratica, edifici commerciali e industriali, uffici, situazioni nelle quali la richiesta di detrazione fiscale dovrà esser accompagnata da tre documenti:
- asseverazione o certificazione della trasmittanza termica del produttore degli infissi;
- attestato di qualificazione energetica (allegato A) o attestato di certificazione energetica, ove questa procedura è stata introdotta;
- allegato E.
Seguono le tabelle delle trasmittanze termiche minime emanate con decreto 11 marzo e pubblicato il 18 marzo 2008.


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